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Osservazioni in merito alle responsabilità del Datore di Lavoro in caso di infortunio sul lavoro a causa di contagio da Virus Covid-19

02 Gennaio 2021

La questione è scaturita dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall’INAIL come un infortunio, e in quanto tale gli assicurati che contraggono un’infezione da coronavirus “in occasione di lavoro”, ricevono la copertura assicurativa INAIL.

L’INAIL, dal canto suo, ha precisato nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 che le malattie infettive e parassitarie sono pacificamente inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus.

L’INAIL con un comunicato del 15/05/2020 ha affermato che la responsabilità datoriale sia ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che nel caso di specie non possono che rinvenirsi nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali di cui alla normativa emergenziale.

Il Legislatore ha voluto dare valore di legge a queste indicazioni attraverso l ’art. 29-bis introdotto nel D.L. n. 23/2020 convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, nel quale indica che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19 i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In conclusione, Il contagio da Covid-19 si qualifica così come un infortunio che, come tale, genera un potenziale profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio e non esclude che venga chiamato a rispondere in sede penale per il contagio da Covid – 19 verificatosi in ambiente di lavoro. Pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore. L’imprenditore nonché datore di lavoro, infatti, è titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 c.c. che gli impone di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

Inoltre l’infortunio, oltre a generare la responsabilità penale del Datore di lavoro, può far scattare l’ipotesi di responsabilità amministrativa della persona giuridica, contemplata dal Decreto Legislativo 231/2001. Infatti, una delle fattispecie (o reati presupposto – in particolare, art. 25-septies D.Lgs. 231/2001) da cui può originare la richiamata responsabilità, coincide con le ipotesi di reato di lesioni personali gravi e/o gravissime ex art. 590 c.p. o di omicidio colposo ex art. 589 c.p. aggravati dalla violazione di normative antinfortunistiche e realizzati nell’interesse e/o a vantaggio dell’Impresa ed in occasione del rapporto di lavoro.

Attenzione particolare meritano i cantieri, in quanto situazioni estremamente rischiose attesa la evidente facilità di diffusione del virus e del relativo contagio. Tali momenti della vita dell’impresa dovranno essere oggetto di attenta disciplina in cantiere, in quanto la sovrapposizione di lavorazioni interferenziali e quindi di personale vicendevolmente estraneo l’uno a l’altro, ben potrebbe costituire fonte preferenziale di contagio ed in caso di omissioni da parte del committente o dell’esecutore, determinare fonte di responsabilità ex D.Lgs. 231/0201, potrà essere invocata la responsabilità dell’impresa allorquando, a titolo esemplificativo, dal reato presupposto consegua una riduzione dei costi di gestione, ovvero un incremento delle capacità produttive.

Concludendo, appare evidente che per prevenire le ipotesi di responsabilità penale per il datore di lavoro e di responsabilità amministrativa della persona giuridica, dovranno essere valorizzati i sistemi di gestione (MOG) già adottati auspicabilmente in azienda, nell’ambito dei quali inserire le disposizioni emanate in relazione alle misure anti COVID-19; inoltre, l’Organismo di Vigilanza 231 di ciascuna impresa, dovrà attivarsi per ogni specifica azione di verifica preventiva, attesa la particolare rilevanza del rischio. Mentre per le imprese che non hanno ancora adottato un SGSL sarebbe opportuno che si organizzassero per implementarlo e comunque nell’attesa che venga attivato, si organizzassero per adottare le misure di anti-contagio emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica, elaborando specifici piani di sicurezza da allegare al POS/DVR, al fine di evitare le violazioni antinfortunistiche come: mancata distribuzione dei dispositivi di protezione, omissione dei doveri di adeguamento dei luoghi di lavoro ed esecuzione di pulizia giornaliera o sanificazione periodica, mancata individuazione di specifiche procedure comportamentali da osservare in cantiere, lacune nella sorveglianza sanitaria, autorizzazione di trasferte o mobilità o riunioni non necessarie. A tal fine sarebbe utile attivare un sistema di controllo dell’attuazione delle suddette misure anti-contagio attraverso delle Check-List specifiche che consentirebbero al Datore di Lavoro, di vigilare sulla loro corretta attuazione. Il datore di lavoro incaricherà il preposto del cantiere per eseguire il controllo, il quale per ogni non conformità rilevata dovrà indicare le misure per eliminare la stessa non conformità, la persona incaricata e il tempo previsto. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere opportunamente archiviati. In tal modo si è grado di dimostrare l’effettiva attuazione delle misure previste dai Protocolli anti-contagio nel caso, per i motivi sopra esposti, fosse necessario.

Ing. Francesco Trimarchi